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Art. 3 Attrezzature per immobilizzare
1 Le attrezzature per immobilizzare devono essere costruite in modo da non causare stress inutile o sofferenza all’animale. 2 Le attrezzature per immobilizzare non possono essere utilizzate come settore di attesa. 3 Per lo stordimento dei bovini con una pistola pneumatica a proiettile captivo, l’attrezzatura per immobilizzarli deve limitare i movimenti della testa degli animali in modo tale da poter sistemare in modo sicuro l’apparecchio di stordimento. |
