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Art. 8 Funzionamento e manutenzione degli impianti e degli apparecchi di stordimento
1 I documenti tecnici e le istruzioni per l’uso inerenti agli impianti e agli apparecchi di stordimento devono essere sempre disponibili. Le persone responsabili per il funzionamento degli impianti e l’impiego degli apparecchi devono possedere conoscenze approfondite e ricevere le necessarie istruzioni di lavoro. 2 Gli impianti e gli apparecchi di stordimento devono essere sottoposti a regolare manutenzione e a una verifica della funzionalità. 3 L’intervallo tra le manutenzioni non può superare due anni. La manutenzione deve essere effettuata da uno specialista. I documenti che provano che la manutenzione è stata effettuata devono essere conservati per almeno tre anni. |