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Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar)
del 7 novembre 2007 (Stato 1° aprile 2018)
Art. 24Zona di transizione
Al fine di rendere possibili le esperienze nella natura e di garantire la funzione di cuscinetto a favore della zona centrale, nella zona di transizione:
a.
occorre adottare misure adeguate per l’educazione ambientale dei visitatori;
b.
non è ammesso né utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali né realizzare costruzioni e impianti nuovi che pregiudichino lo sviluppo di spazi vitali incontaminati delle specie animali e vegetali indigene;
c.
occorre valorizzare e collegare tra loro gli spazi vitali degni di protezione di specie animali e vegetali indigene;
d.
occorre limitare il libero accesso e la raccolta di pietre, minerali, fossili, piante e funghi nonché la cattura di animali, qualora ciò sia necessario per proteggere le specie animali e vegetali indigene.