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Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC)
del 27 giugno 2012 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 11Liberazione di azioni di collaboratore prima della scadenza del periodo di attesa
1 Se le azioni di collaboratore divengono liberamente disponibili prima del termine del periodo originario di attesa, al momento della liberazione risulta un reddito supplementare da attività lucrativa.
2 Il reddito supplementare da attività lucrativa va calcolato considerando il valore venale o il valore matematico al momento della liberazione e il numero di anni rimanenti fino alla scadenza del periodo di attesa.
3 Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:
x – x ÷ 1,06n.
(x) corrisponde al valore venale o al valore matematico dell’azione al momento della liberazione, mentre (n) corrisponde al numero di anni che intercorrono dal momento della liberazione alla scadenza del periodo di attesa. Gli anni di attesa interrotti dalla liberazione vanno considerati proporzionalmente.
4 Le attestazioni del reddito supplementare da attività lucrativa in seguito alla liberazione prima della scadenza del periodo di attesa devono contenere le seguenti indicazioni:
a.
la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore;
b.
la data del termine ordinario del periodo di attesa;
c.
la data della liberazione;
d.
la riduzione per il periodo di attesa residuo (arrotondato a tre cifre decimali);
e.
il valore venale o il valore matematico dell’azione di collaboratore al momento della liberazione;
f.
il vantaggio valutabile in denaro per ogni azione di collaboratore;
g.
il numero di azioni di collaboratore;
h.
il vantaggio valutabile in denaro attestato nel certificato di salario o nel conteggio dell’imposta alla fonte.