Ordinanza
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Art. 12 Restituzione di azioni di collaboratore
1 Se alla cessazione del rapporto di lavoro, è tenuto in ossequio al contratto a restituire le azioni di collaboratore al datore di lavoro senza risarcimento o al di sotto del loro attuale valore venale, il collaboratore può far valere le spese di conseguimento del reddito. Queste sono calcolate sulla base della differenza tra il valore venale o il valore matematico al momento della restituzione e il prezzo di restituzione. 2 L’entità delle spese di conseguimento del reddito va calcolata secondo la seguente formula:
3 Il datore di lavoro è tenuto ad attestare le spese di conseguimento del reddito al collaboratore. Le spese di conseguimento del reddito non possono essere compensate con il reddito lordo nel certificato di salario o nel conteggio dell’imposta alla fonte. 4 Se l’importo restituito supera l’attuale valore venale o il valore matematico, la parte eccedente va attestata quale reddito supplementare. L’attestazione deve contenere per analogia le indicazioni di cui all’articolo 11 capoverso 4. |