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Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC)
del 27 giugno 2012 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 12Restituzione di azioni di collaboratore
1 Se alla cessazione del rapporto di lavoro, è tenuto in ossequio al contratto a restituire le azioni di collaboratore al datore di lavoro senza risarcimento o al di sotto del loro attuale valore venale, il collaboratore può far valere le spese di conseguimento del reddito. Queste sono calcolate sulla base della differenza tra il valore venale o il valore matematico al momento della restituzione e il prezzo di restituzione.
2 L’entità delle spese di conseguimento del reddito va calcolata secondo la seguente formula:
x ÷ 1,06n ‒ y.
(x) corrisponde al valore venale o al valore matematico dell’azione di collaboratore al momento della restituzione, (y) al prezzo di restituzione e (n) al numero di anni che intercorrono tra il momento della restituzione e la scadenza del termine di attesa. Gli anni di attesa interrotti dalla restituzione vanno considerati proporzionalmente.
3 Il datore di lavoro è tenuto ad attestare le spese di conseguimento del reddito al collaboratore. Le spese di conseguimento del reddito non possono essere compensate con il reddito lordo nel certificato di salario o nel conteggio dell’imposta alla fonte.
4 Se l’importo restituito supera l’attuale valore venale o il valore matematico, la parte eccedente va attestata quale reddito supplementare. L’attestazione deve contenere per analogia le indicazioni di cui all’articolo 11 capoverso 4.