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Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC)
del 27 giugno 2012 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 18Disposizioni transitorie
Alle partecipazioni di collaboratore consegnate ai collaboratori prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma realizzate soltanto successivamente, si applicano gli obblighi di attestazione previsti dalla presente ordinanza. Sono eccettuate le partecipazioni di collaboratore tassate prima della sua entrata in vigore.