Ordinanza
|
Art. 7 Attestazione in caso di arrivo in Svizzera del collaboratore
1 Se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva all’estero ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore che egli ha realizzato in Svizzera dopo l’arrivo nel nostro Paese, il datore di lavoro svizzero, oltre alle indicazioni previste agli articoli 5 e 6, deve fornire le seguenti indicazioni:
2 Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:
|