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Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC)
del 27 giugno 2012 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 7Attestazione in caso di arrivo in Svizzera del collaboratore
1 Se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva all’estero ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore che egli ha realizzato in Svizzera dopo l’arrivo nel nostro Paese, il datore di lavoro svizzero, oltre alle indicazioni previste agli articoli 5 e 6, deve fornire le seguenti indicazioni:
a.
il numero di giorni del periodo di maturazione durante i quali il collaboratore ha lavorato in Svizzera;
b.
il vantaggio valutabile in denaro.
2 Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:
(vantaggio valutabile in denaro ricevuto complessivamente dal collaboratore) × (numero di giorni di lavoro in Svizzera durante il periodo di maturazione) ÷ (numero di giorni del periodo di maturazione).