Ordinanza
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Art. 8 Attestazione in caso di partenza all’estero del collaboratore
1 Se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva in Svizzera ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore che egli ha realizzato all’estero dopo la partenza dalla Svizzera, nei confronti delle autorità cantonali competenti ai sensi dell’articolo 107 LIFD il datore di lavoro svizzero è tenuto a:2
2 Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:
3 Se in Svizzera il datore di lavoro detiene unicamente uno stabilimento d’impresa, l’autorità competente ai sensi del capoverso 1 corrisponde all’autorità fiscale cantonale del Cantone in cui è situato lo stabilimento d’impresa. In presenza di più stabilimenti d’impresa, l’autorità competente è l’autorità fiscale del Cantone in cui è situato lo stabilimento che contabilizza i relativi stipendi. 2 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’11 apr. 2018 sull’adeguamento di ordinanze alla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1827). |