Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 11
1 Gli accreditamenti effettuati dalla Cancelleria federale valgono anche per l’Assemblea federale. 2 I Servizi del Parlamento possono procedere a accreditamenti giornalieri. 3 L’ordinanza del 21 dicembre 199032 sull’accreditamento dei giornalisti è applicabile per analogia. 4 Negli ambiti di competenza dell’Assemblea federale, la Delegazione amministrativa può privare delle agevolazioni connesse all’accreditamento gli operatori che abusano gravemente della libertà di movimento loro concessa. L’interessato dev’essere previamente sentito. 32 [RU 1991 210. RU 2007 7011art. 16] |