Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 16e Sistemi d’informazione
1 I Servizi del Parlamento gestiscono sistemi d’informazione per valutare i dati ai fini dell’adempimento dei compiti dell’Assemblea federale, dei suoi organi, dei deputati e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento. 2 Nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 sono trattati e correlati in particolare dati provenienti dai sistemi d’informazione relativi agli oggetti dei dibattiti e delle deliberazioni parlamentari, alle votazioni nelle Camere e alle deliberazioni nelle commissioni. 3 Nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1, i seguenti dati provenienti da altre fonti d’informazione possono essere correlati:
4 Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle commissioni, i diritti d’accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli articoli 6a–6c.39 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873 |