Ordinanza dell’Assemblea federale
|
Art. 17 Compiti
1 I Servizi del Parlamento sono servizi amministrativi centrali che assistono l’Assemblea federale e i suoi organi nell’adempimento dei loro compiti. 2 Svolgono i compiti di cui all’articolo 64 LParl. 3 Le unità amministrative dei Servizi del Parlamento che eseguono mandati per conto di singoli deputati sono tenute a mantenere segreta l’identità di questi ultimi. |