Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 18 Collaborazione con l’amministrazione federale
1 I Servizi del Parlamento trattano direttamente con le unità amministrative della Confederazione nonché con altri enti incaricati di compiti federali. 2 Se non possono fornire essi stessi le prestazioni amministrative necessarie ai lavori parlamentari, i Servizi del Parlamento possono avvalersi della collaborazione dei servizi competenti dell’amministrazione federale. 3 Per l’adempimento dei loro compiti, i Servizi del Parlamento possono chiedere informazioni tecniche e giuridiche ai dipartimenti e ai servizi dipartimentali. |