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Ordinanza dell’Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare (Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, Oparl)
del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 18Collaborazione con l’amministrazione federale
1 I Servizi del Parlamento trattano direttamente con le unità amministrative della Confederazione nonché con altri enti incaricati di compiti federali.
2 Se non possono fornire essi stessi le prestazioni amministrative necessarie ai lavori parlamentari, i Servizi del Parlamento possono avvalersi della collaborazione dei servizi competenti dell’amministrazione federale.
3 Per l’adempimento dei loro compiti, i Servizi del Parlamento possono chiedere informazioni tecniche e giuridiche ai dipartimenti e ai servizi dipartimentali.