Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 31 Requisito della cittadinanza svizzera
Le seguenti funzioni sono riservate a persone di cittadinanza svizzera:
49 Abrogata dal n. I dell’O dell’AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917). |