Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 34 Altre prestazioni del datore di lavoro
Per le esigenze specifiche dei Servizi del Parlamento, il segretario generale dell’Assemblea federale può adeguare o completare le disposizioni esecutive del Dipartimento federale delle finanze 1 I collaboratori dei Servizi del Parlamento che, nell’ambito dell’articolo 96 Opers51, concernenti le altre prestazioni del datore di lavoro. |