Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 6 Distribuzione dei verbali
1 I verbali delle commissioni vengono distribuiti:
2 Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono l’estratto del verbale concernente la parte di seduta alla quale hanno presenziato. 3 Il presidente della Camera e i membri della commissione omologa dell’altra Camera ricevono i verbali se ne fanno richiesta. 4 I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere:6
5 ...7 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2795; FF 2008 71817189). 7 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, con effetto dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873). |