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Ordinanza dell’Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare (Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, Oparl)
del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 6Distribuzione dei verbali
1 I verbali delle commissioni vengono distribuiti:
a.
ai membri della commissione;
b.
al presidente della commissione omologa dell’altra Camera;
c.
alle unità amministrative competenti dei Servizi del Parlamento;
d.
ai rappresentanti delle autorità federali che hanno partecipato alla seduta.
2 Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono l’estratto del verbale concernente la parte di seduta alla quale hanno presenziato.
3 Il presidente della Camera e i membri della commissione omologa dell’altra Camera ricevono i verbali se ne fanno richiesta.
4 I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere:6
a.
disegni e progetti di atti legislativi;
b.
iniziative parlamentari;
c.
iniziative dei Cantoni;
d.
mozioni dell’altra Camera;
e.
petizioni;
f.
rapporti che non concernono l’alta vigilanza.