Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 6c Accesso dei collaboratori personali dei deputati a Extranet 20
1 Ogni deputato può designare un collaboratore personale autorizzato ad accedere in Extranet ai verbali delle commissioni di cui il deputato è membro, ad eccezione dei verbali cui le segreterie dei gruppi parlamentari non hanno accesso (art. 6b). 2 Il collaboratore personale è tenuto al segreto d’ufficio conformemente all’articolo 8 LParl. 3 Il deputato fornisce ai servizi del Parlamento i dati seguenti riguardo al collaboratore personale da lui designato e comunica le eventuali modifiche degli stessi:
4 I Servizi del Parlamento pubblicano in un registro i nomi dei deputati e i dati dei collaboratori personali di cui al capoverso 3 lettere a e b. 20 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873). 21 Dal 1° gen. 2022: numero AVS. |