Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 16f Valutazioni, comunicazione dei dati e accesso da parte dell’Amministrazione federale
1 La Conferenza di coordinamento definisce la portata e i destinatari delle valutazioni. 2 Per i processi di disbrigo degli affari, essa può accordare l’accesso ai sistemi d’informazione e alle valutazioni. Definisce l’estensione dell’accesso. |