Art. 12 Documentazione tecnica
1 L’operatore economico deve tenere a disposizione una documentazione tecnica che permetta all’organo di controllo (art. 21 LIE) di verificare il rispetto dei requisiti essenziali. 2 La documentazione tecnica deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese e deve comprendere le indicazioni seguenti:
3 La documentazione tecnica può essere redatta in un’altra lingua purché le informazioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 4 La documentazione tecnica deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dall’immissione sul mercato svizzero del prodotto a bassa tensione. Per le produzioni in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare. |