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Art. 13 Regole tecniche riconosciute
1 I prodotti a bassa tensione che non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva UE «bassa tensione»11 o che sono elencati nell’allegato II di tale direttiva possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute. 2 Per regole tecniche riconosciute si intendono in particolare le norme armonizzate a livello internazionale della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e, in mancanza di queste, le norme svizzere12. 3 In mancanza di norme tecniche specifiche, devono essere prese in considerazione le norme applicabili per analogia o eventuali istruzioni tecniche. 11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. 12 Il testo di tali norme può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur (www.snv.ch). |