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Art. 2 Definizioni
1 Nella presente ordinanza si intende per:
2 La messa in servizio di prodotti a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato. 3 Per il resto, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»6 ad eccezione dell’articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all’allegato della presente ordinanza. 6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |