|
Art. 7 Norme tecniche
1 La designazione delle norme tecniche9 atte a concretizzare i requisiti essenziali è effettuata conformemente all’articolo 6 LSPro. 2 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) e, qualora si tratti di prodotti a bassa tensione per scopi militari, i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sono competenti per la designazione delle norme. 9 L’elenco dei titoli di tali norme e il loro testo possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur (www.snv.ch). |