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Art. 8 Dichiarazione di conformità
1 Chi, in qualità di operatore economico, mette a disposizione sul mercato un prodotto a bassa tensione deve poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali. 2 Per i prodotti secondo l’articolo 1 capoverso 1 deve essere eseguita la procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato III della direttiva UE «bassa tensione»10. 3 Se il prodotto a bassa tensione è assoggettato a diverse regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, deve essere rilasciata una sola dichiarazione. Essa deve contenere tutte le informazioni determinanti relative alle regolamentazioni interessate. 4 La dichiarazione di conformità deve:
5 La dichiarazione di conformità deve essere mantenuta costantemente aggiornata. 10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
