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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)12
del 15 gennaio 1971 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).
2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.
Art. 12Valore locativo e reddito proveniente dal subaffitto 44
1 Il valore locativo dell’abitazione occupata dal proprietario o dall’usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
2 Se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d’imposta federale diretta.
44Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).