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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)12
del 15 gennaio 1971 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).
2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.
Art. 17dImporto della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza 83
1 L’importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare.
2 Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo secondo l’articolo 11a capoverso 3 LPC a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.
3 Per la determinazione dell’importo della rinuncia non sono considerati:
a.
il consumo della sostanza secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
b.
riduzioni della sostanza dovute a:
1.
spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l’usufrutto,
2.
spese per cure dentarie,
3.
spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,
4.
spese per il conseguimento del reddito di un’attività lucrativa,
5.
spese per la formazione e la formazione continua professionali,
6.
spese per il normale sostentamento dell’assicurato negli anni precedenti la riscossione della prestazione complementare annua, se il reddito conseguito era insufficiente;
c.
perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario;
d.
versamenti a titolo di riparazione morale, compreso il contributo di solidarietà secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 201684 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.
83 Introdotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).