Ordinanza
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Art. 59 Entrata in vigore ed esecuzione
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1971. Alla medesima data, è abrogata l’ordinanza del 6 dicembre 1965213 concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 2 Il Dipartimento è incaricato della esecuzione. 213[RU 1965 1041, 1969 81n. II lett. B n. 6, 1969 135n. V lett. a] |
