Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)12
del 15 gennaio 1971 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).
2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.
Art. 59Entrata in vigore ed esecuzione
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1971. Alla medesima data, è abrogata l’ordinanza del 6 dicembre 1965213 concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2 Il Dipartimento è incaricato della esecuzione.