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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)12
del 15 gennaio 1971 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).
2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.
1 La prestazione complementare annua per superstiti aventi diritto a una rendita è calcolata come segue:28
a.
per gli aventi diritto che vivono in comunione domestica, la prestazione complementare è calcolata globalmente;
b.
per gli aventi diritto che vivono separati, la prestazione complementare è calcolata individualmente;
2 In caso di calcolo proprio per orfani, è tenuto conto, oltre che di eventuali prestazioni per sostentamento accordate dal patrigno o dalla madrina, del reddito del padre o della madre nella misura in cui esso supera l’importo necessario al proprio sostentamento e a quello degli altri membri della famiglia a suo carico.
27Originario art. 4.Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 695).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).