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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)12
del 15 gennaio 1971 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).
2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.
Art. 7Figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI 29
1 La prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o dell’assicurazione per l’invalidità (AI) è calcolata come segue:30
a.
se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;
se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il diritto a una rendita completiva dell’AVS, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore;
c.
se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente.32
2 Nel caso di computo conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera l’importo necessario al sostentamento degli stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico.33
29Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).
30 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
31 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
32Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).
33Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2174).