Ordinanza
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Art. 19b Aumento dell’ammontare massimo 91
1 Per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ammontare di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 1 LPC è aumentato a 60 000 franchi in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno per grandi invalidi e dal contributo per l’assistenza dell’AVS o dell’AI.92 2 Per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’ammontare di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a numero 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l’assistenza non siano coperti dall’assegno per grandi invalidi e dal contributo per l’assistenza dell’AVS o dell’AI:93
91 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2003 (RU 2003 3877). Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 92 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20115679). 93 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20115679). |