Ordinanza
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Art. 35 Rapporto di revisione
1 Ogni revisione di un organo, che fissa e paga prestazioni complementari, dev’essere oggetto di un rapporto. 2 Il rapporto va indirizzato all’Ufficio federale e deve pervenirgli in duplice copia entro un termine da esso fissato.150 3 L’articolo 169 capoversi 2 e 3 OAVS151 è applicabile per analogia.152 150 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 152 Introdotto dal n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |