Ordinanza
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Art. 39 Calcolo della quota a carico della Confederazione 157
1 L’Ufficio federale stabilisce annualmente per ogni Cantone la quota a carico della Confederazione. La quota è arrotondata al primo decimale secondo regole matematiche. 2 Per la fissazione della quota percentuale a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti del mese di maggio dell’anno per cui sono accordati i sussidi.158 3 Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicate all’Ufficio centrale di compensazione entro il 10 giugno dell’anno per cui sono accordati i sussidi. L’Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione.159 4 Nel quadro delle prestazioni complementari la Confederazione non contribuisce all’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.160 157 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 4683). 159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 4683). 160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599). |