Ordinanza
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Art. 41 Pagamento e anticipazioni
1 L’Ufficio federale paga i sussidi, per regola, durante il mese seguente la ricezione del conteggio. 2 L’Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un’anticipazione nell’anno per cui sono accordati i sussidi. L’importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l’80 per cento dei sussidi presumibili.168 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 4683). |