Ordinanza
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Art. 46 Prestazioni ad invalidi bisognosi 189
Delle prestazioni in denaro possono anche essere concesse agli invalidi bisognosi, non ammessi al beneficio di una rendita o un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità, che beneficeranno verosimilmente di una prestazione di questa assicurazione o a cui, a cagione dell’avvenuta integrazione o di una diminuzione del grado di invalidità, non può più essere accordata una tale prestazione. 189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204). |