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Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)12
1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).
2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.
I principi della Fondazione Pro Senectute, dell’Associazione Pro Infirmis e della Fondazione Pro Juventute devono contenere disposizioni riguardanti:193
la competenza dell’organo centrale d’impartire istruzioni agli organi cantonali circa l’applicazione delle direttive in generale e nei casi particolari.
192 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
193 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
194 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).
195Introdotta dal n. II 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).