Ordinanza
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Art. 10a Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie 37
Gli organi esecutivi verificano d’ufficio se nel caso di una persona che riceve prestazioni transitorie in virtù della legge federale del 19 giugno 202038 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sia prevedibile un diritto a prestazioni complementari al momento del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS39. 37 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O dell’11 giu. 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (RU 2021 376). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |