Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 10a Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie 37

Gli or­gani es­ec­utivi veri­ficano d’uf­fi­cio se nel caso di una per­sona che riceve prestazioni trans­it­or­ie in virtù della legge fed­erale del 19 gi­ugno 202038 sulle prestazioni trans­it­or­ie per i disoc­cu­pati an­zi­ani sia pre­ved­ibile un di­ritto a prestazioni com­ple­ment­ari al mo­mento del rag­gi­ungi­mento dell’età di rifer­i­mento secondo l’ar­ti­colo 21 ca­pover­so 1 LAVS39.

37 In­tro­dotto dall’all. n. 3 dell’O dell’11 giu. 2021 sulle prestazioni trans­it­or­ie per i disoc­cu­pati an­zi­ani (RU 2021 376). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

38 RS 837.2

39 RS 831.10

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