Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 13 Reddito risultante da un contratto di vitalizio

1 Gli as­sicur­ati che be­ne­fi­ciano di un con­tratto di vi­tal­iz­io che con­ferisce loro il di­ritto di es­sere com­pleta­mente sos­ten­tati e cur­ati, non pos­sono pre­tend­ere una prestazione com­ple­ment­are; sono riser­vati i casi ove è provato che il deb­itore del con­tratto di vi­tal­iz­io non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sos­ten­ta­mento ac­cord­ato de­ve, secondo le con­d­iz­ioni loc­ali, es­sere qual­i­fic­ato come par­ti­c­ol­ar­mente mod­esto. È riser­vato il ca­pover­so 2.

2 Se le prestazioni for­nite dal deb­itore del con­tratto di vi­tal­iz­io sono evid­ente­mente spro­porzion­ate in rap­porto a quelle che gli sono state ac­cord­ate dal cred­itore di questo con­tratto, le con­tro­prestazioni cor­rispond­enti alla sostanza ce­duta devono es­sere messe a con­to del cred­itore.

3 Le pre­scriz­ioni dei ca­pover­si 1 e 2 sono val­ide anche per le con­ven­zioni ana­loghe ai con­tratti di vi­tal­iz­io.

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