Ordinanza
|
Art. 15 Casi particolari
1 Per il calcolo della prestazione complementare, il reddito realizzato dagli invalidi che lavorano nei laboratori ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LIPIn è tenuto in conto come reddito di un’attività lucrativa per quanto esso fa parte del reddito determinante sottoposto alla contribuzione nell’AVS o ne farebbe parte se l’invalido fosse ancora obbligato alla contribuzione.56 2 Se un assicurato lavora nell’economia domestica o nell’azienda di un parente consanguineo, le prestazioni in denaro e in natura che quest’ultimo gli versa sono tenute in conto come reddito di un’attività lucrativa per quanto l’assicurato sostituisce un altro salariato. 56 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |