Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 15 Casi particolari

1 Per il cal­colo della prestazione com­ple­ment­are, il red­dito realizzato dagli in­val­idi che la­vor­ano nei labor­atori ai sensi dell’ar­ti­colo 3 ca­pover­so 1 let­tera a LIP­In è ten­uto in con­to come red­dito di un’at­tiv­ità luc­rativa per quanto esso fa parte del red­dito de­term­in­ante sot­toposto alla con­tribuzione nell’AVS o ne farebbe parte se l’in­val­ido fosse ancora ob­bligato alla con­tribuzione.56

2 Se un as­sicur­ato la­vora nell’eco­nomia do­mest­ica o nell’azienda di un par­ente con­san­guin­eo, le prestazioni in den­aro e in natura che quest’ul­timo gli versa sono ten­ute in con­to come red­dito di un’at­tiv­ità luc­rativa per quanto l’as­sicur­ato sostituisce un al­tro salari­ato.

56 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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