Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 15b Computo dell’assegno per grandi invalidi 59

Se la tassa giornali­era di un isti­tuto o di un os­pedale com­pren­de anche le spese di cura a favore di un grande in­val­ido, l’as­segno per grandi in­val­idi dell’AVS, dell’AI, dell’as­sicurazione mil­it­are o dell’as­sicurazione con­tro gli in­for­tu­ni sono com­pu­tati come red­dito.

59 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997 (RU 1997 2961). Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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