Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 16 Spese di manutenzione di fabbricati 6566

1 Le spese di ma­nuten­zione di fab­bric­ati sono de­dotte in base al tasso for­fettario dell’im­posta can­tonale diretta fis­sato dal Cantone di dom­i­cilio.

2 Se la le­gislazione fisc­ale can­tonale non pre­vede al­cuna de­duzione for­fettar­ia, è val­ida quella dell’im­posta fed­erale diretta.

65Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

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