Ordinanza
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Art. 16 Spese di manutenzione di fabbricati 6566
1 Le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell’imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio. 2 Se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è valida quella dell’imposta federale diretta. 65Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119). 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). |