Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 16a Forfait per spese accessorie 67

1 Nei con­fronti di per­sone che abit­ano un im­mob­ile di loro pro­pri­età, per le spese ac­cessor­ie è prev­isto solt­anto un for­fait.

2 Il ca­pover­so 1 si ap­plica pure alle per­sone che be­ne­fi­ciano di un usu­frutto o sono tit­olari di un di­ritto di abitazione sull’im­mob­ile che esse abit­ano.

3 L’im­porto an­nuo del for­fait è di 3060 fran­chi.68

4 La lim­itazione secondo l’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 1 let­tera b LPC de­ve es­sere rispettata.69

67 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).

69 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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