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Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

Art. 16e Spese per la custodia di figli complementare alla famiglia 76

1 Sono ricon­os­ciute le spese per la cus­todia com­ple­ment­are alla famiglia di figli che non han­no ancora compi­uto gli 11 anni di età presso:

a.
strut­ture di cus­todia col­let­tiva di­urna;
b.
strut­ture di cus­todia para­s­col­astiche; e
c.
famiglie di­urne.

2 Le spese sono ricon­os­ciute solt­anto se un gen­itore che educa da solo i figli o en­trambi i gen­itori:

a.
eser­cit­ano sim­ul­tanea­mente un’at­tiv­ità luc­rativa; o
b.
non sono in grado, per mo­tivi di sa­lute, di provvedere in­tera­mente alla cus­todia ne­ces­sar­ia per la tu­tela del bene dei figli.

76 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).