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Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.

Art. 17a Valutazione della sostanza 78

1 La valutazione della sostanza com­put­abile de­ve es­sere ef­fettuata secondo le regole sta­bilite dalla le­gislazione sull’im­posta can­tonale diretta del Cantone di dom­i­cilio.

2 e 379

4 La sostanza im­mob­il­i­are che non serve di abitazione al richiedente o a una per­sona com­presa nel cal­colo delle PC de­ve es­sere com­pu­tata al valore cor­rente.

5 In caso di ali­enazione di un im­mob­ile, a tit­olo oner­oso o gra­tuito, il valore venale è de­term­in­ante per sapere se ci si trova in presenza di una ri­nun­cia a ele­menti pat­ri­mo­ni­ali ai sensi dell’ar­ti­colo 11a ca­pover­so 2 LPC. Il valore venale non è ap­plic­abile se, per legge, es­iste un di­ritto di ac­quisire un im­mob­ile a un valore in­feri­ore.80

6 In­vece del valore venale, i Can­toni pos­sono ap­pli­care uni­form­emente il valore di ri­par­tiz­ione de­term­in­ante per la ri­par­tiz­ione fisc­ale in­ter­can­t­onale.81

78Ori­gin­ario art. 17.Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ago. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2119).

79 Ab­rog­ati dal n. I dell’O del 16 set. 1998, con ef­fetto dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).

80 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 16 set. 1998 (RU 1998 2582). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 607).

81 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2582).