Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 17b Rinuncia a parti di
sostanza. Principio
82

Vi è ri­nun­cia alla sostanza se una per­sona:

a.
ali­ena parti di sostanza senza es­servi gi­ur­idic­a­mente ten­uta e la con­tro­prestazione equi­vale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
b.
nel peri­odo da con­sid­er­are ha speso la sostanza in misura su­peri­ore al lim­ite con­sentito dall’ar­ti­colo 11a ca­pover­so 3 LPC.

82 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

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