Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 21c Pagamento per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale 102

Se il be­ne­fi­ciario cede al for­nitore di prestazioni l’im­porto della prestazione com­ple­ment­are an­nua per il sog­giorno in un isti­tuto o in un os­pedale con­form­emente all’ar­ti­colo 21a ca­pover­so 3 LPC, la prestazione com­ple­ment­are an­nua è ver­sata nell’or­dine seguente:

a.
dapprima è ver­sato all’as­sicur­atore-mal­at­tie l’im­porto per l’as­sicurazione ob­blig­at­or­ia delle cure medico-san­it­ar­ie di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 3 let­tera d LPC;
b.
dalla prestazione com­ple­ment­are re­sid­ua, al be­ne­fi­ciario è ver­sato un im­porto cor­rispond­ente al massimo a quello spet­tantegli per le spese per­son­ali di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 2 let­tera b LPC;
c.
dopo i ver­samenti di cui alle lettere a e b, dalla prestazione com­ple­ment­are re­sid­ua è ver­sato al for­nitore di prestazioni un im­porto cor­rispond­ente al massimo alla tassa giornali­era di cui all’ar­ti­colo 10 ca­pover­so 2 let­tera a LPC;
d.
dopo i ver­samenti di cui alle lettere a–c, l’even­tuale im­porto residuo è ver­sato al be­ne­fi­ciario.

102 In­tro­dotto dal n. I dell’O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).

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