Ordinanza
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Art. 22 Pagamento di arretrati
1 Se la domanda di una prestazione complementare annua è presentata entro i 6 mesi a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell’AVS o dell’AI, il diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all’inizio del diritto alla rendita.103 2 Il capoverso 1 si applica per analogia nel caso in cui una rendita in corso dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicurazione per l’invalidità sia modificata mediante decisione.104 3 Il diritto a delle prestazioni complementari già assegnate ma che non hanno potuto essere versate al destinatario si estingue se il pagamento non è richiesto nello spazio di un anno. 4 Se, in attesa dell’assegnazione di prestazioni complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, l’anticipo può essere rimborsato direttamente all’ente in questione al momento del pagamento posticipato.105 5 Se ha accordato riduzioni di premio nell’assicurazione malattie durante un periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari, un Cantone può compensare il pagamento di queste ultime con le riduzioni di premio già versate.106 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). 104Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928). 105Introdotto dal n. I dell’O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238). 106 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527). |