Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 22 Pagamento di arretrati

1 Se la domanda di una prestazione com­ple­ment­are an­nua è presentata en­tro i 6 mesi a partire dalla no­ti­fica di una de­cisione di rendita dell’AVS o dell’AI, il di­ritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di rendita, ma al più presto all’iniz­io del di­ritto alla rendita.103

2 Il ca­pover­so 1 si ap­plica per ana­lo­gia nel caso in cui una rendita in corso dell’as­sicurazione per la vec­chi­aia e i su­per­stiti o dell’as­sicurazione per l’in­valid­ità sia modi­ficata me­di­ante de­cisione.104

3 Il di­ritto a delle prestazioni com­ple­ment­ari già as­seg­nate ma che non han­no po­tuto es­sere ver­sate al des­tinatario si es­tingue se il paga­mento non è richi­esto nello spazio di un an­no.

4 Se, in at­tesa dell’as­seg­nazione di prestazioni com­ple­ment­ari, un ente as­sisten­ziale pub­blico o privato ha con­cesso a una per­sona an­ti­cipi des­tinati al suo sos­ten­ta­mento dur­ante un peri­odo per il quale sono ver­sate ret­roat­tiva­mente prestazioni com­ple­ment­ari, l’an­ti­cipo può es­sere rim­bor­sato direttamente all’ente in ques­tione al mo­mento del paga­mento posti­cip­ato.105

5 Se ha ac­cord­ato riduzioni di pre­mio nell’as­sicurazione mal­at­tie dur­ante un peri­odo per il quale sono ver­sate ret­roat­tiva­mente prestazioni com­ple­ment­ari, un Cantone può com­pensare il paga­mento di queste ul­time con le riduzioni di pre­mio già ver­sate.106

103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961).

104Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2928).

105In­tro­dotto dal n. I dell’O del 12 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1238).

106 In­tro­dotto dal n. II 1 dell’O del 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3527).

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